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Referendum Costituzionale

Referendum Costituzionale -25 e 26 Giugno 2006

NO alla riforma della Costituzione
PERCHE’?

Noi l’abbiamo studiata
Percorso di Approfondimento

AIUTIAMO A SALVARE LA COSTITUZIONE

La lunga rissa scatenata contro la Costituzione e sfociata nella cosiddetta DEVOLUTION cela “un piano di rottura dell’idea stessa di ‘Repubblica’, idea che trova svolgimento nei principi fondamentali scritti nella Costituzione. Principi valoriali che, però, non sono stati creati dalla Costituzione, ma da essa solo ‘riconosciuti’ e codificati. ‘Scritti ’ così come erano stati vissuti nella storia degli italiani…”; un “ attacco alla struttura unitaria dell’organizzazione della Repubblica, ai suoi equilibri, alle sue garanzie, al suo stesso funzionamento…”. (A. Manzella)

Leggiamo soltanto questi articoli che fanno parte dei Principi Fondamentali

Articolo 3

“…E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all ’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Articolo 5

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento ”.

Affermare che non sono stati modificati né i Principi Fondamentali, n é i Diritti e doveri dei cittadini, ma soltanto la seconda parte che riguarda l’ Ordinamento della Repubblica, significa aver fatto della nostra Costituzione una lettura poco attenta o volutamente superficiale.
In realtà, operando sulla seconda parte, si altera completamente il significato e la sostanza delle parti precedenti, poiché le modifiche che si introducono vanno contro quei principi e quei valori che  caratterizzano la nostra Carta.
Guardiamo la storia d’Italia dall’Unità (1860) alla nascita della Repubblica (1946).
Lo Statuto Albertino restò in vigore anche durante il Regime fascista. Non fu necessario abolirlo: vennero emanate leggi in contrasto con lo Statuto, ma poiché nessuna istituzione statale aveva il potere di opporsi, esse divennero formalmente legali. Mancavano gli organi di garanzia costituzionale. Unico garante era il Re, che per debolezza o per calcolo, non le impugnò e le accettò. Si arriv ò alla Dittatura ed anche ad emanare le “Leggi razziali” (1938).

Ebbene, la Riforma che dobbiamo respingere altera proprio il sistema delle garanzie, agendo sulla figura del Presidente della Repubblica e compromettendo l ’autonomia della Corte Costituzionale dal potere politico.
Noi che la Costituzione l’abbiamo sempre insegnata e, studiandola, apprezzata nella sua funzione essenziale di Regola fondante della nostra democrazia, non possiamo non provare sgomento di fronte allo stravolgimento che ne viene proposto.

(Gruppo di Didattica della Storia. Istituto di Storia Contemporanea. Ferrara)

Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

La Costituzione 				 Italiana Gazzetta Ufficiale  27 dicembre 1947

La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

SEZIONE II

Revisione della Costituzione

Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali … sono sottoposte a referendumpopolare quando … ne facciano domanda cinquecentomila elettori …

La Devolution (2005):
Si tratta di “riforma, non di revisione”.
Si rivoluziona l’assetto democratico del paese, modificando 55 articoli.
I cambiamenti attuati alla Parte II della Costituzione (Ordinamento della Repubblica) incidono profondamente sulle competenze istituzionali garanti della democrazia e dei principi di uguaglianza fra i cittadini.

Cosa cambia

  • Vengono meno le garanzie per i cittadini rispetto al potere politico, attraverso lo stravolgimento del sistema di ripartizione delle competenze istituzionali.
  • Capo  dello Stato :
  • scioglie le Camere solo su richiesta del “Premier” (di fatto questo potere gli viene tolto);
  • non rappresenta più l’ “Unità Nazionale”, ma l’ “Unità Federale della Repubblica”;
  • non ha più il potere di nominare il Primo Ministro (Premier).
  • Corte Costituzionale:
  • I giudici restano 15, ma cambia la fonte della nomina: 7 eletti dal Parlamento (3 dalla Camera, 4 dal Senato Federale); 4 dal Capo dello Stato; 4 eletti dai magistrati. (Non più un terzo per istituzione). Il sovrappeso (della maggioranza) delle nomine di derivazione politica compromette l’autonomia della Corte Costituzionale.
  • Premier:
  • Diventa “Premier” di diritto il candidato della coalizione che vince le elezioni;
  • Non c’è più bisogno del voto di fiducia del Parlamento per il suo insediamento;
  • Determina” (non più “dirige”) la politica del Governo;
  • nomina e revoca i ministri;
  • ha il potere di chiedere al Capo dello Stato di sciogliere le Camere.
  • Parlamento:
  • abolito il bicameralismo perfetto con l’introduzione del Senato Federale;
  • annullata l’unità del potere legislativo;
  • si complica il processo di formazione delle leggi, ripartito in diverse materie di competenza (o Camera o Senato o entrambi).
  • Viene messa a rischio l’uguaglianza formale e sostanziale dei cittadini attraverso la DEVOLUTION:
  • Alle Regioni passa la Legislazione “ESCLUSIVA” per:
  • Assistenza e organizzazione sanitaria;
  • Organizzazione scolastica e definizione della parte dei programmi scolastici di interesse specifico delle Regioni.